UE, la Corte ha deciso: nessun filtraggio preventivo per i social network
Chiuso il caso Netlog NV vs. SABAM, con pronuncia a favore della prima: l’obbligo di monitoraggio e sorveglianza non può essere attuato, sarebbe in contrasto con la Direttiva UE sul Commercio Elettronico. I dettagli
Roma – La Corte Europea ha deciso di porre fine a un’altra aspra controversia, quella tra Netlog NV (social network belga) e la SABAM (la SIAE belga), con una sentenza definitiva che chiude il caso: ”Il gestore di un social network online non può essere obbligato a predisporre un sistema di filtraggio generale, relativo a tutti i suoi utenti, per prevenire l’impiego illecito di opere musicali e audiovisive”.
Questo è quanto stabilito dalla Corte di Giustizia UE, secondo cui (PDF) “Un simile obbligo non rispetterebbe la proibizione di imporre a quel provider l’obbligo di monitorare l’utenza, inoltre non rispetterebbe l’equilibrio necessario tra la protezione del copyright, da un lato, e la libertà di condurre un’attività imprenditoriale, il diritto di proteggere i dati personali e la libertà di ricevere o diffondere informazioni, dall’altro.”
La misura, così come SABAM ardeva si configurasse, avrebbe l’effetto di porre in essere in un intermediario l’obbligo di sorveglianza e controllo delle attività degli utenti, ledendo i principi sanciti dalla Direttiva Europea sul Commercio Elettronico (2000/31/CE, qui).
Ulteriore sottolineatura giunge dalla European Digital Rights, che ha così commentato: “I giudici eruopei hanno re-enfatizzato l’importanza di non sovraccaricare gli strumenti di comunicazione con tecnologie restrittive. Questo aspetto è fondamentale per tutelare i diritti e il valore di Internet, insieme alla sua significanza economica”.
Questa decisione, come osserva il quotidiano La Repubblica, potrebbe costituire un punto di svolta anche sulle recenti vicende nelle quali si è trovato Megaupload e altri siti simili, sollecitandone la rimessa in discussione per quanto concerne i principi su cui essi operavano, nonché risollevare l’attenzione su altrettanto annose vicende quali quelle che hanno visto censure e oscuramenti d’ogni genere abbattersi su siti intenti a svolgere l’attività di tracker BitTorrent.
Sul punto è anche molto interessante rilevare che il caso solleva una serie di criticità nelle quali è interessata direttamente anche l’Italia, in cui illustri giuristi sottolineano che “la libertà di informazione, il diritto alla riservatezza, la libertà d’impresa non possono essere sacrificati sull’altare di uno scriteriato enforcement dei diritti di proprietà intellettuale”.
Il caso richiama molto da vicino l’analoga, annosa controversia tra la stessa SABAM e Scarlet, il provider belga ex Tiscali, con una lite iniziata otto anni fa e chiusasi con parere simile lo scorso novembre. La similitudine tra i due casi tuttavia non convince del tutto alcuni giuristi esperti come Fulvio Sarzana, secondo cui “La vera sentenza rivoluzionaria si avrà quando e se le Corti europee (come ad esempio la corte suprema spagnola nel caso della legge sinde) dichiareranno l’illegittimità delle procedure amministrative, senza il ricorso al giudice, a tutela del diritto d’autore.” spiega. “Il riconoscimento del diritto alla privacy dei cittadini che vanno sui social network, rispetto ai titolari del diritto d’autore, non ci deve inoltre far dimenticare che i pericoli alla privacy sono molto più spesso dovute alla gestione delle informazioni ad opera degli stessi social network e alle procedure poco lineari in tema di trattamento dei dati personali.”



































