Condanna Google, il futuro

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Marco Valerio Principato
Di Marco Valerio Principato
Pubblicato il: 25/02/2010
Commenti 1 commento

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Il comunicato inviato dall'Ufficio Stampa dell'On.le Cassinelli (click per ingrandire)
Il comunicato inviato dall'Ufficio Stampa dell'On.le Cassinelli (click per ingrandire)

UPDATE IN CALCE

I titoli sono pieni di notizie che riferiscono della condanna inflitta dal tribunale di Milano a tre dirigenti di Google in relazione alla vicenda della pubblicazione in Rete del video di un ragazzo affetto dalla sindrome di Down, ripreso mentre veniva vessato. La notizia, dunque, è cosa nota: ciò che non è affatto chiaro è il futuro che ne deriva.

È evidente che il gesto – consistito nel caricare il video de quo, girato a maggio 2006, caricato su Google Video l’8 settembre 2006 e rimosso il 7 novembre 2006 – abbia rappresentato per lo più un’azione diffamante nei confronti del soggetto interessato.

Il giudice, però, non ha individuato la gravità tanto nella diffamazione quanto nella violazione della normativa in materia di privacy e ha per questo proceduto a sanzionare i titolari del trattamento dati, quindi Google, ha spiegato un’esperta al Sole 24 Ore.

Una tesi che, francamente, è difficile da accettare e, almeno in prima analisi, anche alquanto pretestuosa. Senza nulla togliere alla ferma riprovazione per la più assoluta disinvoltura con cui si è solo pensato di girare quel video e caricarlo in Rete – un gesto condannabile anche solo “a intuito” – c’è (almeno) un elemento che nella conduzione dell’accusa non convince.

Dice Frontiere Digitali:

[...] Direttiva sul commercio elettronico 2000/31/CE, fedelmente implementata in Italia dal d.lgs 70/2003, che sancisono molto chiaramente la proibizione per gli Stati Membri di imporre agli intermediari un obbligo generale di sorveglianza sui contenuti immessi dagli utenti:
Articolo 14

“Hosting”

  1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illegalità dell’attività o dell’informazione, o

b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso.

  1. Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l’autorità o il controllo del prestatore.

In fondo, il video è rimasto online due mesi: un tempo più che sufficiente per arrecare danni morali importanti (il che giustificherebbe la denuncia per diffamazione), ma cronologicamente non poi così elevato. Soprattutto, resta l’evidenza dell’intervento immediato non appena i responsabili l’hanno saputo.

A rigor di logica parrebbe poco condivisibile la tesi inizialmente offerta dai legali di Google, secondo cui la legge sulla Privacy non si applicherebbe in quanto “… Google Video è un servizio gestito da un’azienda americana, che utilizza strumenti collocati fuori dall’Italia e nemmeno il trattamento dei dati avviene in Italia”. Google in Italia c’è, vi opera regolarmente ed ha tanto di sede legale, dunque difficilmente avrebbe potuto sottrarsi dalle accuse seguendo questo percorso.

Ciò che stride è il ricorso a un aspetto nettamente collaterale in tutta la vicenda, pur di addivenire a un provvedimento di condanna il cui futuro, come osservano in molti, è destinato a fare giurisprudenza e, quindi, a creare un pericolosissimo precedente su cui i prossimi magistrati, magari non troppo addentro alle Cose della Rete, potrebbero fare riferimento emettendo a loro volta condanne che, agli occhi di un equilibrato e preparato internauta, risultano prive di senso.

Se per ogni utente, come suggerito, Google dovesse presentare un interpello al Garante perché in possesso dei dati personali, farebbe prima a chiudere bottega: neanche fosse un archivio di Polizia Criminale. Non solo: significherebbe adottare il medesimo accorgimento con qualsiasi degli altri suoi servizi. Sarebbe possibile, infatti, diffamare altrettanto gravemente anche servendosi di un banale account Google Mail.

Ci sarà appello, naturalmente: Google sa benissimo di essersi trovato di fronte a un’accusa molto pretestuosa e di certo non è disposto a buttar giù la pillola così com’è. Le reazioni per questa decisione, peraltro, stanno già arrivando: ad aprire le danze è l’Ambasciatore degli Stati Uniti che dice: «Siamo negativamente colpiti dall’odierna decisione di condanna di alcuni dirigenti di Google per la pubblicazione di un video dai contenuti offensivi. Pur riconoscendo la natura biasimevole del materiale non siamo d’accordo sul fatto che la responsabilità preventiva dei contenuti caricati dagli utenti ricada sugli Internet service provider».

Ma forse i magistrati non si sono resi conto di aver posto le basi per un danno ancora più grave, che si abbatterà sull’intera Rete Internet italiana: quello di aver creato un precedente giuridico molto pericoloso. Il cui effetto non consiste solo nell’intimorire ma, visto in prospettiva più ampia, crea seri danni al business della Rete: un investitore (italiano o straniero che sia), di fronte al rischio di trovarsi colpito da simili provvedimenti, ha una ragione molto seria per pensarci non due volte ma venti volte prima di avviare un’attività in cui potrebbero verificarsi circostanze simili.

C’è dunque da augurarsi – pur ribadendo ancora una volta la più ferma e severa condanna per il gesto subito da quel giovane Down – che non solo Google faccia appello ma che lo stravinca, servendosi dei migliori avvocati possibili, al fine di scardinare un perverso meccanismo che non è troppo difficile vedere come persecutorio.

Marco Valerio Principato

UPDATE ore 20:30

Noto che anche l’On. Cassinelli è sostanzialmente dello stesso avviso: non solo lo ha scritto sul blog ma ha anche inviato un comunicato stampa (inserito in figura a sinistra nella barra media). Nota: questo articolo è stato scritto ieri, 24 febbraio 2010, e pubblicato oggi 25 febbraio 2010 alle 11:45. Il comunicato è giunto alle 15:00 circa, come si evince dal grafico.

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  1. [...] diceva già in altra occasione che la decisione presa dal Tribunale di Milano è destinata a fare danni [...]